Descrizione
Premesso che la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal 1° Gennaio 2005 dalla norma di cui all’art. 1929, comma 1, del D. Lgs. 15 MARZO 2010 n .66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l’obbligo della loro iscrizione nelle liste di Leva di appartenenza;
Lette le disposizioni di cui al libro ottavo titolo I capo III, articoli dal 1931 al 1937 del predetto Decreto Legislativo 15 Marzo 2010, n.66.
NOTIFICA
1. Che tutti i giovani cittadini italiani, di sesso maschile e che compiono il 17° anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e che agli effetti della LEVA devono considerarsi legalmente domiciliatiI in questo Comune ai sensi dell’art.1933 del Decreto Legislativo di cui sopra, sono obbligati di verificare ENTRO trenta giorni dal 1° di gennaio dello stesso anno, la loro iscrizione nella lista di LEVA e a fornire i chiarimenti richiesti in merito agli uffici comunali competenti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. Che i giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
3. Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
4. Ai sensi dell’art.1934 del predetto D. Lgs. N.66/2010, saranno iscritti d’ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri di stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle Liste di Leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti, di avere un’età minore di quella loro attribuita. Secondo quanto disposto dall’art.1932, comma 3 del D.Lgs. 15 Marzo 2010, n.66, il presente manifesto equivale ad avviso del procedimento di iscrizione nelle liste di Leva del Comune di Sternatia.
IL SINDACO
Avv. Massimo MANERA
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