Descrizione
Il Sindaco rende noto che, a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio ed a qualsiasi organo
di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
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