Descrizione
Il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto opportuno decretare, per l’anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale , dal 15 giugno al 15 settembre.
Pertanto il Sindaco ordina, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art.3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a
rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, che E’ TASSATIVAMENTE VIETATO:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e
non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano
faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo
e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché
altri articoli pirotecnici;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
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Ultimo aggiornamento
18/06/2025 13:49