A chi abbia acquisito la cittadinanza italiana durante la minore età per automatismo di legge ex art. 14 Legge 91/1992 e, ai sensi del medesimo articolo di legge, intenda rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età, purché sia in possesso anche di altra cittadinanza.
Chi abbia acquisito la cittadinanza italiana durante la minore età in quanto figlio di chi ha acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, divenuto maggiorenne, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.
La persona che, in quanto figlio minorenne di chi abbia acquisito o riacquistato la cittadinanza italiana, ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 Legge 91/1992 durante la minore età, può rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza divenuto maggiorenne, purché sia in possesso di altra cittadinanza.
La dichiarazione dovrà essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza in Italia o, in caso di soggetto iscritto A.I.R.E., all'autorità consolare italiana territorialmente competente all'estero.
La documentazione da allegare al momento della domanda per rendere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della Legge 91/1992 è descritta dall'art. 8 D.P.R. 57271993 ed è qui di seguito elencata.
- Atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto.
- Certificato di cittadinanza italiana.
- Documentazione relativa al possesso della cittadinanza italiana.
- Documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
- Copia dell'avvenuto versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 8 D.P.R. 572/1993.
- Certificazione attestante il possesso di altra cittadinanza.
La rinuncia alla cittadinanza italiana, con ogni conseguenza di legge.
La dichiarazione può essere resa in ogni tempo, acquisita la maggiore età.
Come esaminato nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 91/1992, "i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza."
La ratio della normativa è quella di applicare in favore del minore, per automatismo di legge, la normativa di trasmissione della cittadinanza italiana per derivazione di sangue, concedendo tuttavia la facoltà allo stesso, una volta divenuto maggiorenne e pienamente capace di agire, di rinunciare alla cittadinanza italiana stessa, purché in possesso di altra cittadinanza.
La rinuncia deve essere espressa mediante dichiarazione da rendere all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, innanzi all'Autorità Consolare italiana all'estero territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 572/1993, "La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta."
La dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile viene iscritta negli appositi registri di cittadinanza e annotata a margine dell'atto di nascita, con conseguenti comunicazione agli uffici interessati (anagrafe, elettorale, questura, casellario giudiziale in primis).
Nel caso, invece, di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana resa all'estero dinanzi all'Autorità consolare territorialmente competente, sarà quest'ultima a iscrivere la dichiarazione in un apposito registro e a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano competente A.I.R.E., il quale provvederà a trascrivere la dichiarazione nei registri di cittadinanza e ad apporre annotazione sull'atto di nascita, oltre che procedere alle conseguenti comunicazioni.
Occorre precisare altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.P.R. 572/1993, "La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge".
Pertanto, chi rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, può riacquistare la cittadinanza italiana unicamente mediante decreto prefettizio o presidenziale e dunque iure matrimoni o mediante naturalizzazione per residenza in Italia.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati