A chi è rivolto
A tutti colori i quali intendano adottare un minore, italiano o straniero, in Italia o all'estero, e che, ottenuto una sentenza di adozione o un provvedimento di delibazione di una sentenza straniera, ne richiedano in conseguenza la trascrizione nei registri di stato civile, le relative annotazioni sugli atti di nascita del minore (da trascrivere, in caso di minore straniero) e le eventuali attestazioni di acquisto della cittadinanza italiana nel caso di minori stranieri.
Descrizione
Adozione piena nazionale di persone minorenni. Come procedere, requisiti e adempimenti pratici.
L'adozione piena di un minore è un istituto applicabile nei casi di minori in stato di abbandono, privi di assistenza morale e materiale, che rescinde i rapporti con la famiglia d'origine e fa acquisire all'adottato lo status di figlio nato nel matrimonio
Come fare
I genitori adottivi che intendano iscrivere anagraficamente il minore in affidamento preadottivo possono recarsi presso l'Ufficio Anagrafe competente.
In caso di sentenza di adozione, è lo stesso Tribunale per i Minorenni a comunicare la stessa, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
I genitori adottivi potranno in ogni caso prendere contatti con l'ufficio e, in caso di provvedimento riguardante minore straniero, dovranno produrre l'atto di nascita del minore adottato, se non ancora trascritto, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Cosa serve
In caso di sentenza di adozione, di norma è lo stesso Tribunale per i Minorenni a comunicare la stessa, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Nulla vieta che, in difetto, provvedano gli stessi adottanti a produrre sentenza in copia conforme per uso trascrizione, munita di certificato di passaggio in giudicato.
In caso di provvedimento italiano riguardante un minore straniero, gli adottanti dovranno produrre l'atto di nascita del minore adottato, se non ancora trascritto, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Chi intenda invece iscrivere anagraficamente il minore in affidamento temporaneo, dovrà esibire il provvedimento in copia conforme al fine della iscrizione anagrafica nel proprio nucleo familiare.
- Sentenza di adozione in copia conforme munita di certificato di passaggio in giudicato.
- Atto di nascita, legalizzato e tradotto se necessario, del minore straniero adottato in Italia, per la sua trascrizione.
- Documento di identità in corso di validità dei richiedenti.
Cosa si ottiene
La trascrizione della sentenza italiana di adozione di minore, l'annotazione di detto provvedimento sull'atto di nascita del minore, la variazione anagrafica delle generalità dello stesso, come stabilite in sentenza, e la conseguente possibilità di richiedere un nuovo documento di identità del minore con le nuove generalità.
In caso di minore straniero, anche l'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze
Attesa la particolarità del caso, gli adempimenti vengono espletati nel minor tempo possibile, compatibilmente agli impegni di ufficio, anche prima del termine legale di 30 giorni di cui all'art. 2 Legge 241/1990.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 07/07/2024