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Albo dei giudici popolari

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Il Giudice Popolare è un cittadino italiano nominato, mediante estrazione da un apposito Albo aggiornato per il tramite dei Comuni, a comporre le Corti d'Assise di primo grado e di appello insieme ai giudici togati, partecipando alle udienze ivi tenute.

Domanda di rinuncia all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

A chi intenda essere inserito nell'albo dei cittadini che possono essere chiamati a comporre le sedi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Appello d'Assise insieme ai Giudici Togati.

Descrizione

Il Giudice Popolare è un cittadino italiano nominato, mediante estrazione da un apposito Albo aggiornato per il tramite dei Comuni, a comporre le Corti d'Assise di primo grado e di appello insieme ai giudici togati, partecipando alle udienze ivi tenute.

Come fare

Le parti interessate potranno proporre domanda:

  • on line;
  • mediante compilazione dell'apposito modulo che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in occasione dell'apertura dei termini di legge per la presentazione delle domande (dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari). La domanda può essere presentata personalmente ovvero a mezzo PEC, con allegato documento di identità del richiedente, presso l'Ufficio Elettorale del proprio comune di residenza.

Cosa serve

Le persone interessate dovranno compilare e consegnare, personalmente o a mezzo PEC con allegato documento di identità in corso di validità, la domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari nei termini di legge (dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari).

  • Modulo di domanda debitamente compilato.
  • Documento di identità del richiedente in corso di validità.

Cosa si ottiene

L'inserimento nelle liste definitive che compongono gli Albi dei Giudici Popolari della Corte d'Assiste e della Corte d'Assise d'appello.

Tempi e scadenze

La domanda si presenta dal 1° aprile al 31 luglio di ogni biennio (anno dispari).

Quanto costa

Nessun costo

€ 0,00

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Richiesta online di iscrizione all'albo dei giudici popolariDomanda di rinuncia all'albo dei giudici popolari

Riferimenti Normativi

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da un apposito Albo tenuto e aggiornato per il tramite dei Comuni, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'appello. L'Albo dei Giudici Popolare è aggiornato con cadenza biennale (negli anni dispari) da parte di una commissione comunale a ciò appositamente preposta. I requisiti necessari per iscriversi all’Albo sono:

  1. essere cittadini italiani di buona condotta morale;
  2. godere dei diritti civili e politici;
  3. avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni;
  4. essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Gli iscritti all’Albo sono cancellati d’ufficio in caso di perdita dei suddetti requisiti previsti dalla legge. Sono invece esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
  1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata nel proprio Comune di residenza dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari a mezzo PEC, con allegato il proprio documento di identità, agli indirizzi del Protocollo o dell'Ufficio Elettorale, ovvero personalmente al Responsabile dell'Ufficio Elettorale. Entro il mese di giugno dovrà essere costituita la Commissione Comunale formato dal Sindaco e da 2 consiglieri comunali, che entro il 30 agosto, sulla scorta delle domande ricevute, provvederà a formare gli elenchi dei giudici popolari i quali, successivamente, saranno trasmessientro il 10 settembre, al Presidente del Tribunale competente per territorio e alla cancelleria della Corte d'Assise, per la formazione degli elenchi di tutte le persone del circondario idonee ad assumere gli incarichi di giudici popolari. Detti elenchi vengono quindi trasmessi entro il 15 novembre ai Comuni, i quali provvederanno ad affissione sull'albo pretorio, con possibilità di reclamo, entro 15 giorni dall'affissione stessa, da parte dei cittadini che intendano opporsi ad eventuali omissioni o cancellazioni. Decorsi i termini di pubblicazione,  gli elenchi e gli eventuali reclami verranno restituiti alla Corte d'Assise per l'approvazione definitiva degli Albi dei Giudici Popolari della Corte d'assise e della Corte d'Assise d'appello, che avverrà con decreto che sarà trasmesso a ciascun comune del circondario per la pubblicazione su albo pretorio. Per quanto concerne la nomina, occorre precisare che non attiene ai Comuni di residenza, ma alle Corti d'Assise, che procedono per estrazione. Appare tuttavia opportuno rammentare che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio e che in caso di assenza ingiustificata si può incorrere nella condanna di una sanzione amministrativa. I soggetti già iscritti in Albo possono essere cancellati per:
  1. morte;
  2. emigrazione;
  3. perdita della capacità elettorale;
  4. superamento del 65° anno di età.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati

Documenti allegati

Modulo di iscrizione Albo Giudici Popolari (56,86 KB)
Modulo di scrizione Albo Giudici Popolari
Domanda di rinuncia Albo Giudici Popolari (118,75 KB)
Domanda di rinuncia giudici popolari
Termini e Condizioni del Servizio (43,93 KB)
Termini e condizioni che definiscono e disciplinano le modalità e i termini secondo i quali l’Ente fornisce sul sito il servizio on line o a sportello

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 07/07/2024


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