A chi intende richiedere l'autenticazione di una copia di un documento originale.
Con la procedura di autenticazione di copie è possibile richiedere al pubblico ufficiale delegato un'attestazione di corrispondenza di una copia all'originale del documento.
La persona interessata dovrà recarsi presso l'Ufficio Anagrafe munita di documento di identità, anche senza appuntamento.
La persona interessata dovrà recarsi presso l'Ufficio Anagrafe munita di documento di identità, marca da bollo se necessaria, originale del documento e sua copia da autenticare.
- Originale del documento riprodotto in copia.
- Copia del documento da autenticare.
- Documento di identità del richiedente.
L'autenticazione della copia prodotta previo raffronto con il suo originale.
Domanda accolta senza indugio, anche senza appuntamento.
Nel caso di autenticazione di copia, la parte interessata produrrà al dipendente incaricato l'originale del documento e la relativa copia al fine di consentire al pubblico ufficiale di verificare la corrispondenza tra le stesse e dichiarare l'autenticità della copia prodotta.
Differentemente da quanto previsto in tema di autenticazione di sottoscrizione, non vi sono limiti in ordine alla lingua del documento prodotto in copia, in quanto il dipendente incaricato si limiterà a dichiarare la corrispondenza della copia all'originale, senza valutare in alcun modo la tipologia di documento o il suo contenuto. In conseguenza, il funzionario incaricato potrà rifiutare di autenticare una copia soltanto se non vi è esibizione dell'originale o vi sono legittimi dubbi circa la natura originale del documento esibito.
Se il documento originale è composto da più fogli, la copia dovrà comprendere ogni elemento dell'originale e il dipendente incaricato apporrà il proprio timbro su ogni singola facciata.
Nel caso in cui venga invece richiesta l'autentica di una copia limitata ad alcune pagine di un originale più composto da più pagine, detta richiesta verrà specificata e circostanziata nel corpo dell'autenticazione dando atto del numero di pagine dell'intero documento e di quelle in copia, fermo restando che le pagine di cui si chiede l'autenticazione dovranno essere copiate per intero e non solo in parte.
Se l'originale è a colori e la copia in bianco e nero, detta differenza dovrà essere specificato nell'autenticazione del pubblico ufficiale.
Autenticazione di copie di documenti in formato digitale.
L'art. 23 del D. Lgs 82/2005 in tema di copie analogiche di documenti informatici prescrive che: "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico".
Pertanto, in caso di documento informatico (sia esso firmato o meno), le indicazioni da riportare sull'attestazione di conformità possono variare a secondo della tipologia di documento informatico, che ben potrebbe essere anche modificabile in web. Sarà pertanto necessario riportare quante più informazioni possibili, compreso l'orario di estrazione del cartaceo dal supporto digitale, dichiarando le eventuali difformità (colori, suoni o immagini video) non riportate in copia.
Autenticazione di copie digitale di originali cartacei.
Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. 82/2005, "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida".
Pertanto, una copia digitale (una scansione, ad esempio) di un originale cartaceo che non venga autenticata come conforme al suo originale fisico ha un valore giuridico residuale e limitato al mancato disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della copia digitale dalla parte cui viene prodotta.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati